Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione dei cittadini della terza età, come definiti ai sensi del comma 3, e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che attuano tali iniziative.
      2. In attuazione del comma 1, al fine di garantire l'erogazione di servizi sociali essenziali di natura non sanitaria ai cittadini della terza età sull'intero territorio nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la terza età (ANAT).
      3. Possono beneficiare dei servizi di cui alla presente legge i cittadini che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.